"Noi i tuoi sogni li prendiamo per mano!"

 

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

La Gatta & La Volpe

Associazione per la Formazione Artistica

Titolo I

Denominazione, Scopo, Durata

Art.1 Denominazione

E' costituita una Associazione denominata “La Gatta & La Volpe Associazione per la Formazione Artistica”

 

Art. 2 Sede Sociale

L'associazione ha sede legale in via Pietro Guglielmazzi 87 28922 Pallanza (VB)e sede operativa c/o Auditorium Hotel Castagnola via degli Oleandri 28922 Pallanza (VB). Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

 

Art. 3 Oggetto

Lo scopo principale del circolo è quello di promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività culturali, ricreative e formative nonché servizi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento.

L'associazione non ha scopo di lucro, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Per tutta la sua durata non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, risultati di gestione, fondi o riserve, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Essa ha per scopo la promozione, la pratica, l'incremento e l'organizzazione della musica, del teatro e della danza attraverso:

  • l'organizzazione, la produzione, la promozione e la gestione di corsi di musica, teatro, danza e Arte per conto proprio e di altri enti pubblici o privati;

  • l'organizzazione, la produzione e la promozione di stage e seminari con insegnanti ed esperti in tutte le discipline della musica, del teatro e della danza, dell'arte in generale in tutte le sue forme nonché conferenze, convegni e mostre;

  • la costituzione di compagnie musicali, teatrali, di danza e cori;

  • la predisposizione di centri di documentazione per la musica, teatro e danza e l'arte in genere, a servizio dei soci;

  • la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei proprio obiettivi culturali ed artistici;

  • lo svolgimento, in via continuativa ancorché non prevalente, di attività secondarie di carattere commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi sociali, tramite l'esecuzione di attività autorizzate, produzioni e vendita di pubblicazioni culturali, gadget di propaganda, convenzioni di sponsorizzazione, ecc;

  • la stipulazione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei proprio scopi istituzionali;

  • lo svolgimento di attività di pubblicazione e promozione editoriale;

  • la ricerca e l'utilizzo di finanziamenti pubblici, donazioni provate, ecc;

  • l'acquisizione di diritti d'autore;

  • lo svolgimento di qualsiasi altra attività utile al perseguimento delle finalità istituzionali.

A tal scopo, associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società e consorzi, la prestazione di finanziarie, fideiussioni ed avalli a favore di terzi, l'accensione di conti correnti anche allo scoperto, l'assunzione di prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali.

Rimangono in ogni caso escluse dell'oggetto sociale l'assunzione in via permanente di partecipazioni, di cui agli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività di intermediazione mobiliare e finanziaria, di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58; ed in genere tutte le altre operazioni vietate dalla vigente e futura legislazione.

 

Art. 4 Durata

La durata dell'associazione è stabilita fino al giorno 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Titolo II

Associati

 

Art. 5 Definizione di Socio

Sono Soci tutti colore che condividono il scopi dell'associazione, aderiscono e collaborano al fine di perseguire lo scopo sociale. Si dividono in soci sostenitori e soci ordinari.

 

Art. 5 Bis- Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le determinazioni adottate dagli organi rappresentativi dell'associazione, in base, alle rispettive competenze, ed i pagare gli eventuali contributi associativi che potranno essere stabiliti dal consiglio direttivo, in relazione alle esigenze dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione mediante l'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali doveri, ed è esclusa qualsiasi limitazione dei diritti dell'associato in funzione del tempo di partecipazione alla vita associativa. Possono usufruire dei servizi de “ La Gatta & La Volpe Associazione per la Formazione Artistica” tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa ed anche i familiari, rilevabili dallo stato di famiglia del comune di residenza o da apposita autocertificazione.

 

Art. 6 Ammissione degli associati

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

L'aspirante socio dovrà indirizzare la domanda al Presidente del consiglio Direttivo; con essa si impegna a rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

L'ammissione è subordinata all'approvazione del primo Consiglio Direttivo utile.

 

Art. 7 Perdita della qualifica di Socio

La qualità di associato si perde:

  • per dimissioni volontarie (recesso)

  • per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo (a scrutinio segreto ed a maggioranza dei suoi componenti), in caso di gravi violazioni degli obblighi sociali, e più precisamente nei seguenti casi:

  1. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti;

  2. gravi violazioni delle norme statuarie;

  3. interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

  4. condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;

  5. mancato versamento della quota associativa annuale.

L'avvio del procedimento di esclusione deve essere comunicato con lettera raccomandata, all'associato. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'associato escluso di adire l'organo arbitrale di cui infra.

A carico degli associati che non osservassero le norme dello Statuto o eventuali istruzioni interne impartite dal Consiglio Direttivo, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari quali l'ammonizione verbale, la deplorazione scritta con affissione all'Albo Sociale, la sospensione temporanea dalla frequenza dei locali, dall'utilizzo delle attrezzature sociali.

Per tali provvedimenti disciplinari il Consiglio Direttivo dovrà deliberare a maggioranza dei suoi componenti.

 

 

Titolo III

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 8 Fondo comune

Il fondo comune è costituito da:

  • i beni (mobili ed immobili) dei quali l'Associazione divenisse proprietaria;

  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  • eventuali rendite;

  • eventuali quote annuali e/o versamenti a fondo perduto effettuati dagli associati;

  • eventuali donazioni, lasciti o contributi volontari;

  • proventi derivanti da attività, gestioni speciali e manifestazioni musicali e ricreative organizzate dall'Associazione o cui l'Associazione abbia partecipato;

  • ogni altra eventuale entrata.

 

Art. 9 Entrate e spese

L'associazione provvede al finanziamento della propria attività statuaria con tutti i proventi derivanti da:

  1. quote sociali;

  2. corrispettivi specifici per prestazioni svolte nei confronti dei soci, in conformità alle finalità istituzionali;

  3. contributi da amministrazioni pubbliche ed enti (Stato, Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Associazioni, Fondazioni ecc.);

  4. contributi da privati (persone fisiche o giuridiche);

  5. proventi da gestione di attività ed iniziative permanenti od occasionali.

  6. Proventi da gestione di attività ed iniziative permanenti od occasionali.

Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di eventuali avanzi di gestione, fondi e/o riserve durante tutta la durata dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge; in caso di scioglimento della stessa l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad altri enti che abbiano analoga finalità o a scopo di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 10 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 11 Rendiconto economico e finanziario

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario) relativo all'esercizio appena concluso, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Il rendiconto delle entrate e spese complessive dovrà essere redatto con le modalità indicate nell'art. 20 del D.P.R. 600/1973, e successive modificazioni ed integrazioni.

Entrambi i suddetti bilanci dovranno essere preventivamente depositati entro il 30 aprile dell'anno successivo, c0presso la sede sociale, con diritto per ogni associato di prenderne visione; gli stessi verranno quindi sottoposti alla approvazione della Assemblea degli associati, e successivamente verranno affissi, per un periodo di almeno due mesi, presso la sede sociale.

 

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 12 Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

  1. L'Assemblea degli associati;

  2. il Consiglio di Amministrazione, o Consiglio Direttivo;

  3. Il Presidente;

Nessuna carica sociale da diritto ad emolumenti.

Il Consiglio Direttivo può prevedere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate.

 

Art. 13 L'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto nell'assemblea.

Il diritto di intervento in Assemblea e di voto è personale e compete solo ai soci maggiorenni, capaci di agire e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Non sono ammesse deleghe per l'esercizio di voto, in ogni caso è escluso il voto per corrispondenza.

L'assemblea generale dei soci:

  • approva le linee generali del programma di attività

  • approva il rendiconto annuale

  • delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo

  • elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al circolo

  • nel caso in cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini

  • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

 

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati è convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, sia presso la sede sociale sia altrove, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre che la data, il luogo e l'ora della riunione, anche l'ordine del giorno e dovrà essere affisso presso la sede sociale o comunicato a mezzo posta elettronica o spedito con lettera agli aventi diritto, presso il domicilio risultante dal libro soci, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'Assemblea verrà inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta in tal senso, almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote.

In tal ultimo caso, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

 

Art. 15 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta dal vicepresidente o, in mancanza, da persona designata all'unanimità dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'Assemblea la verifica del diritto di intervento alla stessa, la direzione e regolamentazione dello svolgimento dell'Assemblea.

 

Art. 16 Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera:

  1. sul bilancio consuntivo, nonché su quello preventivo ed in genere sul programma di massima e sull'indirizzo dell'attività dell'Associazione;

  2. sulla nomina delle cariche sociali;

  3. su ogni argomento sottoposto al suo vaglio dal Consiglio o comunque messo in discussione.

    L'Assemblea straordinaria è competente per le modifiche dello Statuto e per la eventuale messa in liquidazione o scioglimento della Associazione.

 

Art. 17 Validità delle deliberazioni assembleari

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in senso alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con il diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati più uno, e delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni associato maggiorenne ha un solo diritto di voto, qualunque sia il valore della propria quota o contributo. Il diritto di voto di cui sopra riguarda tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea straordinaria per le modifiche dell'atto costitutivo è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati più uno, e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Con la delibera di scioglimento l'assemblea straordinaria stabilirà le norme per la liquidazione del patrimonio sociale, nominando all'uopo uno o più liquidatori; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e non potrà essere ripartito tra gli associati.

Le riunioni dell'assemblea devono essere verbalizzate da un segretario all'uopo nominato dall'assemblea stessa.

 

Art. 18 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto dal Presidente dell'Associazione e da due a sei consiglieri, necessariamente associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • Il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.

  • Il Vice-presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

  • Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute dl Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-presidente.

 

Art. 19 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Compiti del Consiglio direttivo sono:

  • eseguire le delibere dell'assemblea;

  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

  • predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

  • deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;

  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

  • decidere la modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

  • Presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

 

Art. 20 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità diun ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tra consiglieri, o si convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti, comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di un ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti, comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il consigliere, dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio direttivo decade.

Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea, indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo.

Relaziona al Consiglio direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio direttivo.

I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei garanti, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo.

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei garanti, sono incompatibili fra di loro.

 

Art. 21 Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei presenti, al primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti nei successivi.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

La carica non dà diritto ad emolumenti.

 

Titolo V

Norme finali

 

 

Art. 25 Clausola compromissoria

Qualunque controversia tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, ovvero tra associati, associazione e organi sociali in genere, in dipendenza dei rapporti sociali e del presente statuto, purché sia compromettibile in arbitri, verrò devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui i primi due nominati uno da ciascuna parte contendente, ed il terzo da entrambe o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verbania, su istanza della parte più diligente; lo stesso Presidente del Tribunale nominerà pure l'arbitro per la parte in conflitto che non vi avrà provveduto entro un congruo termine.

Qualora le parti in lite siano più di due, la controversia sarà decisa da un arbitro unico, nominato d'accordo tra le parti contendenti o, in mancanza, sempre dal Presidente del Tribunale di Verbania.

L'arbitro unico o il collegio arbitrale giudicheranno in via amichevole a seconda equità, in modo inappellabile e senza formalità di procedura.

 

Art. 26 Disposizioni finali

Ai fini fiscali, e ad ogni altro effetto di legge, viene precisato che:

  1. è fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

  2. è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

  3. come si desume dal contesto del presente statuto, è prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e previsto per gli associati o partecipanti maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

  4. è fatto obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le presenti disposizioni statuarie;

  5. come si desume dal contesto del presente statuto l'associazione è regolata in base al principio di libera eleggibilità degli organi amministrativi, ed al principio del oto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile; l'organo sovrano dell'associazione è l'assemblea dei soci; sono disciplinati dal presente statuto i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

  6. la quota o contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

La decisione motivata di sciogliere il Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque, e scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 11 comma 4 quinquies lett b) del D.P.R n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

 

Art. 27 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti che regolano le associazioni non riconosciute.

 

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Contatti

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